Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 Dicembre 2004, n. 33, in particolare dall’art. 5, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Presso il nostro Istituto, è possibile usufruire delle borse di studio bandite dalla Regione Lombardia. Per accedere a tale concorso è necessario rispondere ai seguenti requisiti:
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi delle Istituzioni AFAM, dei corsi delle Scuole per Mediatori linguistici, devono aver conseguito per ciascun anno di corso, entro il 10 agosto 2022, il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, fatte salve situazioni particolari legate a programmi per la mobilità internazionale, da disciplinarsi in dettaglio nei singoli bandi:
Corsi di studio | Anno di corso | |||||
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2° | 3° | 4° | 5° | 6° | Ultimo semestre | |
CORSI AD ACCESSO LIBERO | ||||||
Laurea | 35 | 80 | – | – | – | 135 |
Laurea specialistica a ciclo unico | 25 | 80 | 135 | 190 | 245 | + 55 [*] |
Laurea specialistica [**] | 30 | – | – | – | – | 80 |
CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO | ||||||
Laurea | 28 | 88 | – | – | – | 148 |
Laurea specialistica a ciclo unico | 28 | 88 | 148 | 209 | 269 | + 60 [*] |
Laurea specialistica [**] | 34 | – | – | – | – | 88 |
[*] Rispetto all’ultimo anno di corso
[**] Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i corsi di laurea specialistica è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione N.B. È fatta salva la possibilità degli Enti di definire i requisiti di merito di cui al punto 1 (in conformità con le disposizioni dell’art. 6, commi 2 e 9 del D.P.C.M. 9 aprile 2001), nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute. Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.
*BONUS
Gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno dei corsi di laurea dispongono di un bonus da utilizzare, una sola volta nell’arco del triennio del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. L’ammontare del bonus è differenziato in base all’anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi:
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile.
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al D.L.gs. 109/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dell’art. 3. Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere per l’anno 2021, con riferimento al nucleo familiare:
Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio, eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare, in base al D.L.gs. 109/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dell’art. 3, presentando:
La domanda deve essere completa della fotocopia della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione I.S.E.E. Per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica, ai fini del calcolo dell’indicatore di situazione economica equivalente, lo studente può rivolgersi al proprio Comune, ai Centri di assistenza fiscale (CAF) previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla sede INPS competente per territorio oppure presso gli uffici di ciascun Ente, secondo modalità adeguatamente pubblicizzate. Il termine ultimo per la presentazione delle domande non può essere successivo al 30 settembre 2022. Le graduatorie sono rese note agli interessati non oltre il 31 ottobre 2022. Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati alla struttura competente di ciascun Soggetto gestore entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell’ufficio del Soggetto Gestore competente e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.