La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione medica, delle università aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titolo di studio ai sensi dell’art. 8, lettera a), primo comma, della l.r. nr. 33 del 13/12/2004.
Rif. Normativi: Art.3 della l. n. 549 del 28/12/1995 – art. 60 della l.r. n. 10 del 14/07/2003
La tassa regionale per il diritto allo studio universitario deve essere pagata dagli studenti che si iscrivono alle università o agli istituti aventi sede legale in Lombardia, di cui all’art.60, della l.r. n.10 del 14 luglio 2003 così come modificato dall’art.8 della l.r. n.33 del 13 dicembre 2004.
Rif. normativi: art.60 della l.r.n.10 del 14/7/2003.
L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in Euro 140,00 e può essere variato con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha fissato l’ importo.
Rif. normativi: art.62 della l.r.n.10 del 14/7/2003 e circolare del 31 luglio 2012
La tassa deve essere pagata al momento della prima immatricolazione e iscrizione alle università, statali o non statali, o ad istituti di cui all’art.2, comma 1, della l.r. n.33 del 25/11/1994, aventi sede legale nel territorio della regione e che rilasciano titoli aventi valore legale.
La tassa deve essere versata in unica soluzione alle università o agli istituti di cui all’art.60 della l.r. n.10 del 14 luglio 2003, che provvedono alla immatricolazione e all’iscrizione previa riscossione del tributo per conto della regione.